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Condizioni generali di vendita

ART. 1 – OGGETTO – le presenti condizioni regolano la compravendita del bene nuovo o usato

ART. 2 – ORDINAZIONI E ANTICIPI – La sottoscrizione della proposta di ordinazione da parte del compratore è vincolante in modo irrevocabile per quest’ultimo mentre è riservata al venditore l’accettazione o meno della stessa. La presente proposta costituisce formale ordine di acquisto (dal Cliente al venditore) del mezzo contrattuale, con il quale il proponente manifesta la sua volontà di acquistare il bene sopra descritto, alle condizioni ivi previste. Le ordinazioni devono essere accompagnate dall’anticipo prescritto dalla società venditrice. Gli anticipi sono sempre infruttiferi. Il versamento effettuato resta acquisito dal venditore a titolo di indennità nel caso in cui l’ordinazione venisse revocata da parte del compratore, salvo pretendere l’importo di eventuali maggiori danni.

ART. 3 – PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO — I prezzi s’intendono al netto per contanti e per consegna franco Deposito. Il prezzo è quello in vigore al momento della consegna. Qualora detto prezzo superi del 25% quello indicato nella proposta di ordinazione, il compratore potrà recedere dal contratto notificando al venditore per raccomandata tale sua volontà entro il termine perentorio di 10 giorni dalla messa a disposizione della merce. Qualora non sia diversamente specificato nel contratto, a copertura del residuo pagamento del prezzo di acquisto della macchina, il compratore rilascerà cambiali pro-solvendo con le scadenze previste ove le stesse siano contenute nel termine di quattro o sei mesi dalla data di sottoscrizione dei titoli e cioè ad avviso di macchina pronta. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia invece previsto in rate in tutto o in parte con scadenze successive a sei mesi il compratore, anche per le scadenze successive ai sei mesi, rilascerà cambiali con scadenza a sei mesi data, con l’accordo che saranno rinnovate parzialmente alle scadenze in modo che il pagamento di esse avvenga in rate uguali, nei termini sopra previsti. Non prestandosi il compratore a tali rinnovi, le cambiali scadranno senz’altro alle date in esse previste ed il compratore dovrà provvedere all’integrale loro pagamento, indipendentemente dal maggior termine sopra convenuto. Il rinnovo delle cambiali non costituirà comunque novazione. Il mancato rilascio delle cambiali, ad avviso di macchina pronta, consente alla società venditrice di ritenere risolto di diritto il presente contratto o, a sua scelta, di pretendere l’immediato pagamento di tutto il prezzo. Qualora sia previsto il rilascio o siano rilasciate cessioni cambiarie in pagamento, si applica quanto sopra previsto per le cambiali. Se il pagamento è previsto con cessioni di uno specifico nominativo, nell’eventualità di uno o più rinnovi dovranno essere rilasciate cessioni dello stesso nominativo. L’inadempimento del compratore si verificherà dopo 5 giorni dalla data della lettera raccomandata con la quale la società venditrice avrà richiesto la copertura di eventuali insoluti. Sul residuo dovuto il compratore corrisponderà alla società venditrice gli interessi anticipati pari al tasso Ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti, in contanti all’atto del rilascio delle cambiali. Nel caso in cui la società venditrice accetti in pagamento cambiali o cessioni di pagherò e queste dovessero tornare insolute, verranno addebitati al compratore gli interessi pari al tasso Ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti dalla data di scadenza degli effetti fino all’effettivo integrale pagamento; uguale tasso di interessi verrà applicato in ogni caso di ritardo, anche parziale, rispetto ai termini concordati. Il pagamento degli interessi moratori, nella misura suindicata decorrerà ogniqualvolta l’acquirente ritiri la macchina, oltre cinque giorni dall’avviso di macchina pronta. Qualora il tasso Ufficiale di sconto, cui sono ancorati gli interessi pattuiti (maggiorati di 5 punti), dovesse variare nel corso dell’esecuzione del contratto, la venditrice avrà diritto ad una proporzionale variazione del tasso complessivo degli interessi. Per l’ipotesi di pagamento anticipato del prezzo rispetto alla prevista rateazione, la venditrice riconoscerà al compratore metà degli interessi relativi al periodo residuo. Qualora il compratore vendesse il macchinario, il residuo prezzo dovrà essere pagato immediatamente in un’unica soluzione; le cambiali rilasciate saranno considerate automaticamente scadute e la venditrice potrà farne immediatamente uso per conseguirne il relativo importo. L’efficacia del presente contratto, nei confronti della società venditrice, è subordinato alla espressa conferma scritta della stessa; quindi agenti, commissionari e dipendenti della società venditrice non muniti di espresso potere di rappresentanza, non possono vincolare la società venditrice. L’adesione data dal compratore con la firma di questo atto non potrà essere revocata per il periodo di mesi quattro, costituendo per lui contratto perfetto ed inderogabile e non semplice proposta di contratto. E’ in facoltà della società venditrice di applicare, in sostituzione del prezzo pattuito contrattualmente, quello adottato dalla società venditrice al momento dell’avviso di macchina pronta. Qualora per tale effetto il divario rispetto al prezzo di contratto superi il 20%, il compratore avrà la facoltà di recesso, da esercitarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 10 giorni dall’avvenuto avviso di maggiorazione. FINANZIAMENTO: Qualora sia prevista la forma di finanziamento a mezzo leasing, l’acquirente ha la facoltà di sostituire a sè nell’acquisto una società di leasing, con scelta a sua cura da comunicarsi, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data dell’ordine. Se la società di leasing indicata dalla venditrice non accettasse di concludere il contatto di leasing con l’acquirente, quest’ultimo istruirà la pratica per il finanziamento presso una società di sua scelta applicando le condizioni di pagamento previste dal contratto e curando comunque l’accettazione da parte della società di leasing venga comunicata alla venditrice prima del termine prestabilito per la consegna del macchinario. Entro lo stesso termine dovrà pervenire alla società venditrice il contratto di acquisto sottoscritto dalla società di leasing. Nel caso in cui la vendita sia prevista a mezzo mutuo, a mezzo Legge Sabatini o comunque a mezzo di finanziamenti speciali (Artigiancassa, etc…), nonchè nell’ipotesi di finanziamento a mezzo leasing a cura della venditrice, il cliente si impegna a far pervenire alla società venditrice tutti i documenti necessari all’istruzione della pratica nel tassativo termine di giorni trenta dalla data dell’ordine. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati, darà facoltà alla società venditrice, a sua scelta, di risolvere ipso iure il contratto o di pretendere il pagamento dell’intero residuo prezzo (al netto dell’eventuale caparra) con le seguenti modalità: il 50% del residuo prezzo (al netto dell’eventuale caparra) in contanti al momento della consegna, e il restante 50% in 12 rate mensili comprensive degli interessi convenzionali, mediante rilascio, sempre al momento della consegna, di n. 7 pagherò cambiari di cui i primi 6 di importo e scadenze mensili uguali a quelle delle rate convenute e il settimo con scadenza a sei mesi dalla data di emissione dell’importo pari alle restanti sei rate con l’accordo che tale pagherò sarà rinnovato mediante sostituzione con sei pagherò mensili di pari importo. Il rinnovo delle cambiali rimarrà disciplinato dalle norme di cui sovra. Analoga facoltà viene riconosciuta alla venditrice se per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà delle parti, entro 30 giorni dall’avviso di macchina pronta, il contratto di mutuo o il contratto relativo alle altre forme di finanziamento non sia perfezionato e la relativa somma non sia stata accreditata alla venditrice. In tutti i casi previsti nel presente articolo, l’eventuale clausola di prezzo bloccato perderà valore ed efficacia e Ia venditrice potrà applicare il prezzo di listino in vigore al momento della consegna. Nella vendita a mezzo Legge Sabatini gli interessi al tasso agevolato avranno decorrenza dal momento dell’intervento dell’Istituto finanziatore; fino a tale data gli interessi saranno ragguagliati al tasso di riferimento. Nel caso in cui i pagamenti per le vendite con tutte le forme di finanziamento previste nel presente articolo, dovessero essere eventualmente assistite da fideiussione prestata dalla venditrice, direttamente, o indirettamente, le spese sostenute dalla venditrice per queste operazioni saranno a totale carico dell’acquirente e precisamente: per i pagamenti a mezzo Legge Sabatini il 4,25 % su tutto l’importo finanziato e il 5% dell’importo finanziato negli altri casi. Nelle vendite effettuate con le forme previste nel presente articolo, qualora sia previsto un termine tassativo di consegna, detto termine decorre dalla data in cui sono pervenuti presso la venditrice l’ordine della società di leasing ovvero la documentazione per il perfezionamento della pratica ex Legge 1329/65 “Sabatini”. Il mancato pagamento del prezzo pattuito, anche di una sola rata superiore all’ottava parte del prezzo di vendita, ovvero il mancato pagamento di due rate nei termini stabiliti, nonchè l’inosservanza degli obblighi a tali pagamenti inerenti, o l’inadempimento da parte del compratore anche di una sola delle condizioni e delle clausole qui riportate, produrrà di diritto e senza necessità di declaratoria giudiziale, a scelta della venditrice, la decadenza del beneficio del termine, o la risoluzione del contratto per inadempimento dell’acquirente, valendo la presente come clausola risolutiva espressa. In tale seconda ipotesi I compratore si impegna a consegnare immediatamente alla venditrice la macchina in oggetto, ovunque essa si trovi.

ART. 4 – RISERVA DI PROPRIETÀ -— A norma dell’art. 1523 cc nel caso di vendita a rate le parti contraenti dichiarano di concludere la vendita con riserva di proprietà a favore della parte venditrice, al prezzo concordato in atti, che l’acquirente si obbliga a pagare secondo le modalità concordate. Pertanto le parti contraenti convengono che la proprietà del bene in oggetto verrà conseguita dalla parte acquirente soltanto col pagamento dell’ultima rata di prezzo o dell’ultima cambiale, mentre il possesso viene trasferito alla sottoscrizione del presente contratto con relativa assunzione integrale di rischi della parte acquirente. A richiesta della società venditrice ed a spese del compratore si provvederà alle formalità previste dall’art. 1524 2 c. C.C., per le quali il compratore stesso si impegna a prestarsi in qualsiasi momento. La società venditrice gode del privilegio disciplinato dall’art 2762 C. C. Durante il corso dei pagamenti, l’acquirente è solo custode ed utilizzatore dei macchinari e come tale dovrà: a) permettere l’ispezione da parte del personale della ditta venditrice; b) comunicare alla venditrice ogni loro significativo spostamento; e) avvisare quest’ultima di qualsiasi azione giudiziaria a cui gli stessi dovessero essere sottoposti; d) eccepire agli ufficiali procedenti la riserva di proprietà a favore della società venditrice. Inoltre l’acquirente non potrà: a) alienarli, cederli a terzi a qualunque titolo e per qualsiasi motivo; b) trasferirli all’estero anche solo temporaneamente; c) cedere a terzi anche il solo contratto di acquisto se non dopo aver ottenuto il benestare scritto della venditrice. Il mancato rispetto di quanto appena previsto o il coinvolgimento dell’acquirente in procedure concorsuali o in azioni giudiziarie sia penali che civili sarà motivo espresso di risoluzione del contratto per fatto suo e colpa. I macchinari interessati dalla dilazione del prezzo o di parte di esso dovranno essere obbligatoriamente assicurati, a spese dell’acquirente e con l’indennità vincolata alla venditrice, con polizza “All Risks” per la stessa durata della dilazione o, comunque, fino all’intero pagamento del prezzo. La polizza dovrà essere espressamente accettata dalla società venditrice; eventuali scoperti dovranno essere garantiti a parte. II compratore non potrà mai sospendere i pagamenti per contestazione sul funzionamento del macchinario e per qualsiasi altra vertenza, valendo la presente come clausola solve et repete.

ART. 5– CONSEGNA — a) La consegna del bene avverrà presso la società venditrice b) il termine di consegna e i dati riguardanti le caratteristiche del macchinario, sono indicativi e mai essenziali per l’acquirente, per cui la loro eventuale inosservanza da parte della venditrice non sarà in alcun caso fonte di responsabilità di sorta per la stessa, nè causa di risoluzione del contratto. In ogni caso, qualsiasi ritardo nella consegna del bene non potrà venire imputato alla venditrice, ed il Cliente non potrà quindi lamentare il mancato rispetto dei termini di consegna. c) La consegna si intende eseguita ad ogni effetto con la comunicazione (data anche col semplice invio di fattura) che le cose vendute sono a disposizione dell’acqui­rente, oppure che sono state consegnate al vettore per l’inoltro a destino. Dal momento della consegna restano a carico dell’acquirente tutti i rischi e le spese inerenti. d) Per il ritiro della merce da parte del compratore è stabilito il termine essenziale e perentorio di giorni 10 dalla sua messa a disposizione. In caso di mancato ritiro entro tale termine, il contratto si intende risolto per inadempienza del compratore con tutte le conseguenze di legge, e l’anticipo versato sarà acquisito dalla venditrice a titolo di indennità, fatti salvi i maggiori danni, e salva sempre la facoltà della venditrice di richiedere, in luogo della risoluzione per inadempienza del compratore, l’adempimento dei contratto. e) In ogni caso di risoluzione del contratto, il venditore non potrà essere tenuto alla restituzione delle somme ricevute, escluso, ogni risarcimento di danni.

ART. 6– SPEDIZIONI – Le spedizioni sono fatte per conto, rischio e a spese del compratore in ogni caso anche nell’ipotesi di assunzioni delle spese di trasporto da parte della società venditrice. Il macchinario viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente, dovendosi considerare la consegna dello stesso macchinario avvenuta al momento di uscita dalla sede della società venditrice.

ART. 7– GARANZIA: Impregiudicato quanto previsto dal D. P.R. 224/88 e succ mod. in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, i prodotti sono garantiti, nel limite delle rispettive specifiche tecniche ed entro i normali margini di tolleranza, per il periodo, con le modalità ed alle condizione riportate nel relativo certificato consegnato dalla venditrice a corredo della macchina. In nessun caso la garanzia sarà sospesa o prolungata in conseguenza di fermi macchina, anche se dovuti ad interventi di riparazione in garanzia. La garanzia è efficace esclusivamente nei confronti del primo acquirente e comporta unicamente sostituzione delle parti difettose, rimanendo pertanto espressamente esclusa ogni altra forma di garanzia legale o convenzionale. La garanzia è prestata dalla ditta venditrice presso le sue officine od officine da essa indicate o parte di persone da essa autorizzate.
ESCLUSIONE DALLA GARANZIA. La garanzia non opera in caso di: – danneggiamento dei prodotti durante il trasporto; – difetti relativi a parti elettriche e/o elettroniche, pneumatici, camere d’aria, tubi in gomma; – rimozione o manomissione dei sigilli del contatore originariamente montato sulla macchina; – danni dovuti a cattiva manutenzione e/o sovraccarico; – danni causati da incidenti, incendio, caso fortuito, negligenza ed ogni altra causa non direttamente imputabile alla società venditrice; difetti conseguenti a modifiche, alterazioni, riparazioni o sostituzioni effettuate da personale non autorizzato dalla società venditrice; – impiego di parti di ricambio e/o accessori non originali o non approvati dalla società venditrice; – reclami di valore inferiore a 25 Euro; danni verificatisi durante le operazioni di montaggio, installazione, riparazione e/o sostituzione; – danni derivanti dall’uso improprio della macchina o dall’inosservanza delle istruzioni fornite dalla società venditrice per l’installazione, il montaggio, le riparazioni e/o sostituzioni; – normale usura dei prodotti; – cattiva conservazione o stoccaggio dei prodotti; – mancata regolare esecuzione dei pagamenti e/o mancato adempimento delle altre obbligazioni previste dalle Condizioni particolari o Condizioni Generali di Vendita. La garanzia si limita alla riparazione o alla sostituzione delle parti che la stessa venditrice riterrà difettose per materiale o lavorazione. Restano escluse e quindi a carico dell’acquirente, le spese relative alle ore di viaggio, di trasporto, di trasferta e di altre comunque connesse con le riparazioni o sostituzioni predette. La venditrice resta sempre esclusa dell’obbligo del risarcimento di eventuali danni da sosta tecnica o altri derivanti dall’attuale difettoso funzionamento dei macchinari o parte di essi. Qualora per incuria o negligenza del compratore o per altro fatto indipendente dalla società venditrice, questa non potesse intervenire tempestivamente, nel periodo di garanzia, per le riparazioni immediatamente dopo l’insorgenza delle rotture o deficienze, il compratore sarà responsabile per l’aggravio delle rotture o deficienze derivate dall’ulteriore uso della macchina. E’ esclusa quindi ogni garanzia per tali aggravi. ATTREZZATURA DEPORTABILE. Nel caso la macchina sia equipaggiata anche con attrezzatura deportabile, il cliente prende atto di quanto segue: con la suddetta attrezzatura non si possono comunque effettuare lavori di scavo su un terreno compatto e roccioso, nè tantomeno battere il terreno con il braccio stesso; in particolare, per quanto concerne gli escavatori semoventi lo scavo può essere effettuato sul terreno leggero o su materiale smosso e non possono essere montate benne superiori a mm. 800 (2° braccio tipo “A”) e mm. 700 (2° braccio tipo “B”) ; per quanto concerne invece i retroescavatori, la benna massima non potrà superare in mm. 800 di larghezza.
ATTREZZATURA TELESCOPICA. Limitatamente ai retroescavatori equipaggiati con attrezzatura telescopica e scavo laterale la benna massima non potrà superare i mm. 600 di larghezza.
IN CASO DI COMPRAVENDITA DI BENE USATO: a) Nel caso il contratto sia concluso con un soggetto che agisce in qualità di imprenditore/artigiano/professionista, il quale ha richiesto la fatturazione del mezzo, il presente contratto di compravendita non rientra nell’ambito di applicazioni degli art. 128 e segg. D.Igs n. 206/2005 (vendita di bene di consumo ad un consumatore, inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale/artigianale o professionale) ; le parti contraenti, inoltre, si danno reciprocamente atto che il bene usato compravenduto non sarà assistito da alcuna garanzia legale – che viene espressamente esclusa d’accordo tra le parti stesse ai sensi e per gli effetti degli artt. 1487 -1490 c 2 e segg. C.C. b) Nel caso il contratto sia concluso con un soggetto che dichiara espressamente di agire in qualità di mero consumatore (e non richiede la fatturazione del mezzo alla società) il presente contratto di compravendita rientra nell’ambito di applicazione degli art. 128 e segg. D.Lgs n. 206/2005 (vendita di bene di consumo ad un consumatore, inteso come persona fisica che agisca per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale/artigianale o professionale) ; pertanto le partì contraenti si danno reciprocamente atto che il macchinario compravenduto sarò soggetto al seguente regime di garanzia. Ai sensi e per effetti degli artt. 128 e segg. D.Lgs n. 206/2005 (sulla vendita dei beni di consumo), si conviene espressamente che il bene in oggetto sia sottoposto al regime di garanzia legale ivi previsto (ex artt. 128 e segg. D.Lgs n. 206/2005), limitatamente al periodo di (1) un anno successivo alla consegna con limitazione a 50 ore di esercizio. Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che il bene in questione presenta, alla data odierna, i limiti prestazionali e le carenze funzionali e /o strutturali, tutti strettamente dipendenti dal suo pregresso utilizzo e conseguenti alla relativa usura, in considerazione dell’anzianità e delle ore lavorative del veicolo medesimo, indicati nella scheda tecnica di stato d’uso allegata alla presente di cui l’acquirente ha preso visione, conoscenza ed accettazione.
L’acquirente, in particolare, dichiara espressamente e formalmente di essere stato puntualmente e specificamente informato dell’esistenza di eventuali deficienze tecniche e/o strutturali del bene da parte del venditore, e che il veicolo in oggetto è stato da lui visionato e consapevolmente scelto per l’acquisto ed è perfettamente conforme alla descrizione fattagli dal venditore e riportata nella scheda tecnica di stato d’uso, con riguardo sia alle qualità del veicolo stesso che ai suddetti difetti funzionali e/o strumentali fisiologicamente connessi alla sua natura di bene usato. L’acquirente dichiara infine di volere acquistare proprio il bene in questione nella stato ed alle condizioni sopra descritte, cosciente della sua inevitabilmente limitata funzionalità residua e di essere stato edotto del fatto che l’eventuale insorgenza di qualsiasi “difetto di conformità” a carico del bene in questione (quindi di difetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli dettagliatamente evidenziati nella scheda tecnica e ad esso ben noti), manifestatasi entro il periodo di garanzia legale successivo alla consegna sopra indicata, dovrà essere da lui denunciata, entro e non oltre due mesi dalla data di acquisto e che la relativa azione di responsabilità nei confronti del venditore sarà soggetta al termine prescrizionale previsto dalla legge. L’acquirente dichiara espressamente di rinunciare al diritto di recesso nei confronti della società venditrice per difetti di conformità contestati in futuro da parte di un successivo consumatore. Si conviene espressamente tra le parti che l’operatività della garanzia dovrà intendersi esclusa laddove dovessero insorgere a carico del bene disfunzioni funzionali o strutturali conseguanti ad un uso improprio del bene o ad una carente od errata manutenzione dello stesso, che non potrebbero pertanto considerasi “difetti di conformità”. Le parti escludono espressamente l’operatività della garanzia ex artt. 1490 e sogg. C.C.
VETUSTÀ: il mezzo usato rispetto ad un macchinario nuovo può oggettivamente presentare fisiologici limiti funzionali connessi allo stato d’uso e del tempo del pregresso utilizzo. Qualora si rendesse necessaria la sostituzione a nuovo di un organo/componente a fronte del beneficio derivante al proprietario del veicolo da tale sostituzione migliorativa, la società venditrice potrà applicare una percentuale di deprezzamento per vetustà, tenuto conto dello stato d’uso del mezzo e delle ore di lavorazione. La suddetta percentuale sarà calcolata tenendo conto dell’età della mezzo e delle ore di lavoro svolto dal mezzo. La percentuale verrà applicata sull’intero importo (mano d’opera + ricambi IVA inclusa) che si è reso necessario spendere per la sostituzione dell’organo/componente.

ART 8 – RESPONSABILITÀ — II venditore è esonerato da ogni responsabilità ed obbliga­zione per qualsiasi incidente alle persone o alle cose che possano comunque verificarsi per o durante l’uso della merce fornita, e per causa o in dipendenza della medesima: ciò anche durante il collaudo e pure se l’ incidente è derivante da difetto di costruzione o di materiali. La società venditrice è pure esonerata da ogni responsabilità in dipendenza di eventuali infrazioni di brevetti, marchi, modelli, che venissero riscontrate sulle merci da essa fornite. Il compratore si impegna a non usare le merci acquistate per servizio diverso da quello cui sono destinate; si impegna a non modificare la costruzione, il funziona­mento e la linea estetica; si impegna a non esportate tali merci.

ART. 9 –TASSE IMPOSTE ED ALTRI ONERI E SPESE— Le tasse, le imposte e gli altri oneri compresi quelli relativi all’immatricolazione/registrazione/trascrizione, le spese eventuali inerenti, nonchè di fatturazione, IVA, cambiali e bolli e comunque tutti gli oneri presenti e futuri inerenti la presente vendita, nonché l’uso delle merci vendute, sono ad esclusivo carico del compratore.

ART. 10 – CAPARRA CONFIRMATORIA/ CLAUSOLA PENALE– Il macchinario ceduto dal compratore alla società venditrice ed il cui valore di stima costituisce, per espresso accordo tra le parti, caparra confirmatoria, si intende ceduto alla società venditrice che ne diventa proprietaria, fin dal momento della sottoscrizione del presente contratto da parte del cliente. Nel caso in cui la società venditrice consenta di lasciare in uso al cliente il macchinario in questione, detto uso è da intendersi precario e gratuito ed il cliente si impegna a restituire, franco sede della società venditrice, il macchinario ceduto e detenuto, a semplice richiesta della società venditrice. Il compratore garantisce che il macchinario da lui ceduto come caparra confirmatoria è esente da difetti, marciante ed operante, privo di vizi sia apparenti che occulti, rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza e dotato del libretto di uso e manutenzione nonchè dei certificati previsti dalla legge. Esso non è gravato da privilegi, da riserva di proprietà e da altri oneri o limitazioni di disponibilità. Garantisce altresì l’anno di fabbricazione come sopra indicato. In caso di divergenza rispetto anche ad uno solo di tali elementi, il compratore si impegna a scelta della venditrice: I) a ricevere in restituzione la macchina usata ed a pagare il valore della stessa dato in contratto; 2) a pagare alla società venditrice la somma corrispondente alla differenza fra il valore dato e il valore reale della macchina. Nella ipotesi che la società venditrice non intenda valersi delle sue esposte facoltà, il contratto di intenderà risolto di diritto, considerandosi la presente come clausola risolutiva espressa, quindi il compratore restituirà la macchina acquistata.
Qualora l’acquirente si rendesse inadempiente alla propria obbligazione di ritirare la macchina compravenduta, la società venditrice avrà il diritto di ricevere immediatamente a semplice sua richiesta una somma pari al 30% del prezzo indicato nel contratto. La previsione della suddetta clausola penale, non esclude la risarcibilità degli eventuali danni che la società venditrice dovesse subire in conseguenza dell’inadempimento del compratore, né la facoltà per la società venditrice di trattenere quanto ricevuto a titolo di caparra confirmatoria o inizio di pagamento da detrarsi dall’importo della penale.
Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore: a) il compratore oltre alla immediata restituzione della macchina (se già in suo possesso), completa di tutte le sue parti, attrezzature ed accessori, ovunque essa si trovi, resta obbligato al pagamento di tutte le spese legali, degli eventuali danni nonchè di una penale pari al 15% dell’intero importo della fornitura; b) degli importi già versati, le rate scadute e pagate resteranno acquisite dalla venditrice a titolo di indennità ed in conto dei maggiori danni; c) una volta ritirati i macchinari per uno dei suddetti motivi, la venditrice si riserva la facoltà di farli periziare al fine di determinare il loro valore aggiornato e di effettuare il conguaglio fra il prezzo originario di vendita, gli interessi maturati, le penalità stabilite e dovute, le spese di esecuzione e quanto invece pagato dall’acquirente resosi inadempiente; d) gli effetti cambiari ancora in scadenza saranno considerati automaticamente scaduti e potranno essere azionati dalla venditrice per il soddisfacimento di ogni suo avere per qualsiasi rimborso e/o indennizzo dovutole.

ART 11 RECLAMI E MODIFICHE – Ogni reclamo, protesta o denunzia di vizi sarà efficace esclusivamente se diretta alla società venditrice nei termini previsti in contratto. Qualunque reclamo, protesta o denunzia di vizi non daranno diritto all’acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti, dovendosi ritenere applicata a tutte le forniture la clausola del solvent et repete. Eventuali successive modifiche alle presenti condizioni, potranno aver luogo con il consenso delle parti di tutte le parti e solamente in forma scritta.

ART 12 FORO COMPETENTE Per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto si riconosce la competenza esclusiva del Foro di Cuneo. I pagamenti che in ipotesi fossero effettuati a mezzo tratte, accettazioni, spedizioni di assegni, o altro, non potranno operare deroga di queste clausole, il luogo di adempimento delle obbligazioni del compratore viene destinato, agli effetti della competenza territoriale, esclusivamente Mondovì, sede della società venditrice. Qualora il cliente abbia contrattualmente la possibilità di modificare o disdire l’ordine, la comunicazione relativa dovrà essere effettuata solo ed esclusivamente alla sede della società venditrice entro il termine previsto, a mezzo lettera raccomandata o telegramma; pertanto le comunicazioni verbali o telefoniche fatte al riguardo alla società venditrice o ad agenti della stessa non avranno valore.

ART 13 INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE 675/96 DEL 31/12/1996: Ai sensi della legge 675/96, Vi informiamo che la società venditrice tratta, mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o manualmente, i Vostri dati per le seguenti finalità: 1) finalità strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela; 2) finalità connesse ad obblighi di legge; 3) adempimenti contabili e fiscali e di controllo; 4) adempimenti derivanti da obblighi contrattuali; 5) gestione finanziaria e revisionale; 6) acquisizioni di informazioni necessarie o utili a valutare gli eventuali rischi connessi all’esecuzione o conclusione del contratto. Informiamo inoltre che i Vostri dati potranno essere comunicati: in adempimento ad obblighi di legge e contrattuali; in relazione allo svolgimento di attività economiche, nel rispetto delle normative in materia di segreto aziendale e industriale; tra società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 CC. ; anche a terzi quali consulenti esterni, società di revisione, istituti bancari, società di factoring, concessionari, società di assistenza convenzionata, società pubblicitarie, sempre per le finalità sopraindicate. Potete rivolgerVi alla società venditrice per far valere i Vostri diritti, previsti dall’art. 13 della legge 675/96. Il compratore rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità sovra indicate