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Condizioni generali di noleggio

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 Al presente contratto non sono applicabili gli artt. 1519 bis e seguenti codice civile, in quanto il contraente-conduttore non riveste la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 1519 bis, e comunque in quanto lo stesso agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale e/o professionale svolta.
1.2 Le presenti condizioni generali di contratto sono applicabili a tutti i noleggi di macchine a freddo (esclusi l’operatore, il carburante, i lubrificanti e materiali di consumo) conclusi dal Locatore. Eventuali variazioni saranno valide ed efficaci tra le parti unicamente se convenute per iscritto.

Art. 2 DEFINIZIONI
2.1 Ai fini del presente contratto si intende per:
– “Locatore”: ARNUS SRL.;
– “Conduttore”o “Cliente”: la persona, società o ente che prende in locazione i beni oggetto del presente Contratto di locazione;
– “Macchina” ogni mezzo, nuovo od usato, compresi pezzi singoli, concessi in locazione dal Locatore.

Art. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO
3.1 La Macchina noleggiata è quella descritta nel documento di consegna (scheda tecnica macchina) e di trasporto, in modo preciso e identificato, con il numero di telaio e/o con la targa di circolazione, e tale descrizione dovrà essere indicata in qualsiasi documento fiscale per il noleggio od il trasporto della Macchina.
3.2 Il Conduttore non può togliere o modificare le targhette di proprietà del Locatore né le scritte presenti sulla Macchina locata.

Art. 4 PROPOSTA IRREVOCABILE DI CONTRATTO DI NOLEGGIO
4.1 La presente, sottoscritta dal Cliente avrà valore di proposta irrevocabile per 10 giorni dalla ricezione, da parte della locatrice.
La conclusione del contratto è subordinata all’accettazione scritta da parte del Locatore.
In ogni caso il contratto si considererà stipulato con la consegna del mezzo, ovvero con la comunicazione scritta del Locatore al Cliente che il mezzo è a sua disposizione.
4.2 Nessun obbligo o responsabilità, tanto contrattuale che precontrattuale, graverà sul Locatore prima che quest’ultimo abbia dato corso alla stipulazione del contratto con le modalità succitate.
4.3 L’incasso di somma versata in acconto o a titolo di caparra o di deposito cauzionale, non costituisce accettazione della proposta e non determina la conclusione del contratto

Art.5 RECESSO ANTICIPATO
5.1 Prima della consegna della Macchina è in facoltà del Locatore, anche se il contratto di noleggio è stato concluso, recedere senza preavviso dal contratto stesso.
5.2 Una volta consegnata la macchina, è in facoltà del Locatore recedere anticipatamente dal contratto di noleggio, con comunicazione scritta da inviarsi al Conduttore almeno due giorni prima della data di restituzione anticipata della Macchina.
5.3 Il Conduttore non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant’altro dal Locatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate in eccedenza rispetto al periodo di locazione già maturato, e senza interessi.
5.4 Il Cliente può recedere dal contratto tramite comunicazione che il Locatore dovrà ricevere almeno 15 giorni prima della data di restituzione anticipata della Macchina.

Art. 6 CLAUSOLA PENALE
6.1 In caso di recesso anticipato del Cliente, questi é tenuto, oltre alla restituzione della Macchina nel termine da lui indicato, al pagamento al Locatore, oltre ai canoni maturati e ancora non pagati, di una penale pari al 25% dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza convenuta del contratto.
6.2 La restituzione della Macchina effettuata senza il rispetto delle modalità e termini previsti nell’art. 5.4 costituirà causa di risoluzione immediata del contratto, per fatto e colpa del Conduttore il quale sarà tenuto al pagamento, oltre ai canoni maturati e non ancora pagati, di una penale pari al 60% dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza convenuta del contratto, oltre l’eventuale ulteriore risarcimento del danno patito dal Locatore.
6.3 E’ prevista una penale del 30% dei canoni relativi all’intero periodo di durata stabilita del contratto anche nel caso contemplato dal successivo art.9.4.

Art. 7 CONSEGNA
7.1 La consegna si considera a tutti gli effetti avvenuta nel momento in cui la Macchina viene affidata, presso la sede del Locatore, al Conduttore o al terzo incaricato del ritiro. Ogni Macchina è consegnata al Conduttore, o al vettore incaricato dal Conduttore anche senza specifico incarico scritto, presso la sede o filiale del Locatore stesso.
7.2 Il Conduttore, o persona incaricata del ritiro, con la sottoscrizione della bolla di consegna, dichiara che il Macchinario è completo e presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo. Che è conforme alle vigenti norme di sicurezza, in perfette condizioni ed idonea all’uso al quale serve ed è conforme alla descrizione fattane dal Locatore ed è priva di difetti, pulita, ingrassata e munita, se necessario, di antigelo.
7.3 Qualunque vizio o difetto del Macchinario non denunciato dal Conduttore o persona incaricata, al momento della consegna non sarà opponibile al Locatore.
7.4 Non sono efficaci denunce dei vizi o difetti se non indirizzate direttamente al Locatore.
7.5 E’ in facoltà del Conduttore, previa comunicazione scritta al Locatore, ritardare di due giorni il ritiro della Macchina, rispetto alla data convenuta per la consegna e la durata del noleggio avrà inizio dalla data dell’effettiva consegna.

ART.8 TRASPORTO- RISCHI-RESPONSABILITA’
8.1 Il Conduttore deve provvedere, a propria cura e spese, alle operazioni ed attività relative al carico e scarico, alla spedizione e/o al trasporto ed all’uso della Macchina noleggiata. Sono interamente a suo carico le responsabilità, i rischi e le spese connessi a tali operazioni.
8.2 Il Conduttore si assume in proprio, nei confronti del Locatore, ogni spesa ed il rischio per la perdita totale o parziale o danneggiamento della Macchina durante il trasporto e tutte le attività ad esso connesse, anche per fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
8.3 Il Conduttore è altresì responsabile d’ogni danno al Locatore o a terzi verificatosi nel corso o in conseguenza di tali operazioni, anche qualora le stesse siano state curate dal Locatore per conto del Conduttore o, comunque, siano state effettuate con la collaborazione del personale del Locatore o a spese di quest’ultimo.
8.4 In ogni caso, nell’ipotesi in cui la macchina fosse oggetto di sinistro durante il trasporto, il Conduttore dovrà informare entro il giorno lavorativo successivo l’altra parte via fax.
8.5 Il Locatore potrà impedire, senza che ciò costituisca titolo per qualsivoglia sua responsabilità, il trasporto della Macchina noleggiata, qualora il Conduttore, o il vettore, o chi, comunque, dal Conduttore incaricato, non utilizzasse idoneo mezzo di trasporto e non fosse munito dei permessi e della scorta, se dovuti.
8.6 In tal caso, il contratto avrà comunque inizio alla data fissata per la consegna, con obbligo del Conduttore di pagare il canone da tale data, costituendo tali mancanze grave inadempimento del Conduttore.
8.7 Si presume che il vettore e/o chi si presenterà per il Conduttore a ritirare la Macchina, sia autorizzato dal Conduttore a sottoscrivere il documento di consegna e di trasporto, impegnando il Conduttore anche senza specifico incarico scritto.

Art. 9 DURATA DELLA LOCAZIONE-RINNOVO TACITO
9.1 Il contratto di noleggio avrà la durata specificata nell’ordine.
9.2 La locazione ha inizio nel giorno in cui il Locatore comunica al Cliente che la Macchina locata è a sua disposizione.
9.3 In nessun caso i termini di consegna indicati potranno considerarsi essenziali per il Locatore. L’eventuale ritardo nella consegna della Macchina da parte del Locatore non comporterà alcuna responsabilità nei confronti del Conduttore per danni, mancati utili od altro, ma solo alla modifica della data d’inizio della locazione e corrispondentemente del suo termine.
9.4 Se il Conduttore rifiuterà la consegna della Macchina, o non si presenterà a ritirarla nella data convenuta, senza preventivo avviso scritto del ritardo, il contratto di noleggio sarà risolto di diritto rispettivamente al momento del rifiuto, o trascorsi due giorni dalla data in cui la consegna doveva avvenire ed il Conduttore sarà tenuto al pagamento al Locatore di una penale prevista all’art.6.3.
9.5 La Macchina noleggiata dovrà essere utilizzata per un orario massimo di lavoro di 8 ore giornaliere, 40 ore settimanali e 160 ore mensili, da misurarsi con il contaore installato sulla stessa, che non potrà essere in ogni caso manomesso.
9.6 Al termine della locazione le eventuali ore eccedenti saranno addebitate al Conduttore secondo i criteri previsti nell’art. 10.3.
9.7 Se alla data di scadenza prevista la Macchina non sarà restituita, ed il Locatore non ne avrà richiesto, entro tre giorni per iscritto la restituzione, il contratto si riterrà rinnovato per un uguale periodo rispetto a quello convenuto originariamente.

Art.10 CANONE DI NOLEGGIO-INTERESSI MORATORI
10.1 Il canone è previsto nel contratto di noleggio e può essere modificato in caso di proroga del contratto. I giorni di pioggia -per periodi di noleggio minori di due settimane- saranno calcolati al 50% del listino corrente.
10.2 Il corrispettivo convenuto per il noleggio dovrà essere pagato alle scadenze pattuite, che devono quindi ritenersi termini essenziali come previsto all’art. 11.
10.3 Le ore eccedenti rispetto a quelle previste all’art.9.3 saranno addebitate al Cliente ad un costo orario pari a 1/8 del canone giornaliero, 1/40 del canone settimanale ed 1/175 del canone mensile.
10.4 Fermo quanto previsto all’art.19, in caso di ritardo nei pagamenti il Conduttore è tenuto a corrispondere gli interessi di mora che decorrono, senza necessità d’intimazione o richiesta da parte del Locatore, dalle singole scadenze del canone di locazione fino al saldo effettivo.
10.5 Tali interessi sono computati ad un tasso pari a cinque punti in più del T.U.S. in vigore.

Art. 11 MODALITA’ D’USO DELLA MACCHINA– Normative di sicurezza
11.1 Il macchinario è conforme alle vigenti normative di sicurezza. Il Conduttore dichiara che la Macchina consegnata è fornita di libretto d’uso e manutenzione, al quale il Conduttore dovrà scrupolosamente attenersi.
11.2 La Macchina dovrà essere utilizzata unicamente dal Conduttore, esclusivamente per lo scopo e per la destinazione per cui è stata noleggiata.
11.3 La Macchina deve essere utilizzata solo da personale qualificato e munito delle autorizzazioni necessarie. E’ cura del Cliente provvedere a formare ed informare adeguatamente gli utilizzatori sul suo corretto funzionamento.La Macchina deve essere usata con l’ordinaria diligenza, secondo la sua normale destinazione, senza manomissioni e senza modifica alcuna. Il Conduttore deve mantenerla costantemente in buono stato di funzionamento, provvedendo a propria cura e spese alla manutenzione secondo le prescrizioni previste, e osservando pienamente le istruzioni e le norme prescritte dal Locatore.
11.4 Il Conduttore s’impegna ad osservare tutta la normativa regolante l’uso delle macchine e in particolare quella antinfortunistica, e a non utilizzare la Macchina per usi impropri.
11.5 Non è consentita l’applicazione sulla Macchina di accessori e/o attrezzature non fornite dal locatore senza il suo consenso scritto, né a toglierne o staccarne alcuna parte.

ART. 12. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE.
La Macchina non potrà essere sublocata né data in uso, anche temporaneo, o custodia a terzi senza autorizzazione scritta del Locatore.
Qualora, su espressa autorizzazione scritta del Locatore, il Conduttore dovesse dar luogo ad una sublocazione, questi resterà comunque obbligato, unitamente al sublocatore, al pagamento dei canoni e sarà responsabile verso il Locatore di ogni eventuale danno che dovesse verificarsi nel corso della sublocazione o comunque ad essa o connesso.

Art.13 LUOGO DI DETENZIONE E D’UTILIZZO DELLA MACCHINA
13.1 La Macchina sarà utilizzata nel luogo indicato nel Contratto di noleggio o nei limiti della zona ivi indicata. Il Conduttore deve comunicare al Locatore il trasferimento in altro luogo della Macchina tramite comunicazione scritta da inviarsi anche a mezzo fax.
13.2 Sarà cura del Conduttore attivare tutti i dispositivi di sicurezza (se presenti) della Macchina durante i periodi in cui la stessa rimane incustodita.
13.3 Il Locatore ha il diritto di far ispezionare la Macchina in qualsiasi momento, da persone di sua fiducia. Il Conduttore dovrà pertanto consentire al Locatore, ai suoi preposti o a persone dal medesimo incaricate, di accedere al cantiere o ai luoghi dove si trova la Macchina durante il periodo di locazione, per effettuare controlli sullo stato di manutenzione della stessa, per verificare se é impiegata secondo la sua normale destinazione e/o comunque in conformità a quanto previsto nelle presenti condizioni generali. Il Conduttore, su informazione da parte del Locatore di voler visionare al Macchina, dovrà informare lo stesso e/o i suoi preposti e persone incaricate, di tutti i rischi e pericoli ai quali è potenzialmente esposto recandosi nel cantiere gestito dal Conduttore.
13.4 Nel caso il Conduttore rifiuti di far ispezionare la Macchina, o nel caso in cui la stessa non sia reperita nel luogo in cui il Conduttore doveva utilizzarla o detenerla, il contratto si riterrà risolto di diritto come previsto nell’art. 19.

Art. 14 RESPONSABILITA’
14.1 Dal momento della consegna della Macchina, il Conduttore è costituito custode della cosa locata. A partire da tale momento si assume tutti i rischi, nessuno escluso, inerenti al funzionamento, all’utilizzazione alla perdita totale o parziale della macchina anche se dipendenti da causa di forza maggiore, nonché i rischi di danneggiamento della Macchina durante il periodo di locazione, il trasporto, la consegna e la restituzione, da qualunque causa derivino, rinunciando ad ogni azione od eccezione nei confronti del Locatore.
14.2 E’ fatto espresso divieto al Conduttore di porre in circolazione su strade d’uso pubblico o su aree a queste equiparate la Macchina locata, se questa non è omologata per la circolazione stradale. Tale condizione è espressamente prevista nello Contratto di noleggio. In ogni caso qualsiasi responsabilità al riguardo sarà ad esclusivo carico del Conduttore.
14.3 E’ fatto obbligo al Conduttore, nel caso che terzi avessero ad esercitare azioni, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sul Macchinario, di far presente che essa è di proprietà del Locatore e di avvertire immediatamente lo stesso.

Art. 15 MANUTENZIONI E RIPARAZIONI DELLA MACCHINA
15.1 Il Conduttore dovrà provvedere a propria cura e spese all’espletamento di ogni formalità necessaria per l’utilizzazione della Macchina, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle riparazioni e/o sostituzioni per guasti da cattiva utilizzazione e difetto di manutenzione e/o per danni sia alla carrozzeria sia alle parti meccaniche causati da eventuali incidenti o verificatisi per qualsiasi altra causa occorsa durante la locazione.
15.2 Il Conduttore si impegna ad effettuare la manutenzione periodica della Macchina a tutte le scadenze previste nel Manuale d’Uso e Manutenzione. Per tali interventi, come pure per qualsiasi intervento di riparazione o sostituzione che dovesse rendersi necessario durante il periodo di locazione, il Conduttore sarà tenuto a rivolgersi esclusivamente ad una delle filiali del Locatore o ad un’officina autorizzata da quest’ultimo. L’intervento sulla Macchina da parte di terzi non autorizzati, darà diritto al Locatore di provvedere, a propria discrezione, al ripristino della Macchina tramite proprio personale, addebitando il relativo costo al Conduttore, il quale risponderà altresì d’ogni ulteriore danno, deterioramento o diminuzione del valore della Macchina conseguente all’operato dei terzi da lui incaricati.
15.3 In tal caso l’eventuale trasporto, carico e scarico della Macchina nonché la riparazione sarà ad esclusivo carico, rischio, responsabilità e spese del Conduttore.
15.4 In questa ipotesi la durata del contratto di noleggio non si sospenderà durante il tempo necessario per le riparazioni ed i ripristini. Il Conduttore rimarrà impegnato per il pagamento dei canoni fino alla scadenza.
15.5 In caso di vizi, malfunzionamento, guasti, rotture e difetti, anche se comportanti il fermo Macchina, il Conduttore non potrà sospendere il pagamento dei canoni o pretenderne la riduzione. Altresì avrà non diritto ad alcuna indennità e/o alcun risarcimento per nessuna causa. In particolare, senza intento limitativo, il Locatore non risponde dei danni per mancata esecuzione dei lavori e/o impegni assunti dal Conduttore dipendenti o comunque connessi al mancato e/o difettoso funzionamento della Macchina locata.
15.6 Nel caso previsto dall’art. 15.5 il Conduttore rinuncia ad avvalersi del disposto di cui all’art. 1460 c.c. In nessun caso il Conduttore potrà pretendere la risoluzione del contratto o la riduzione dei canoni per vizi o malfunzionamenti della Macchina che non siano tali da rendere impossibile l’utilizzo della stessa.
15.7 In caso di sinistro alla Macchina, valgono le medesime condizioni previste in questo articolo, essendo il Conduttore comunque responsabile nei confronti del Locatore per la conservazione della Macchina, per fatti od atti impropri di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
15.8 Nessuna rilevanza potranno comunque assumere gli eventuali vizi o malfunzionamenti qualora non siano stati denunciati dal Conduttore entro il primo giorno lavorativo successivo alla scoperta direttamente al Locatore.

Art. 16 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO
16.1 In caso di guasto o di difetto di funzionamento della Macchina, che ad insindacabile giudizio della Locatrice, non sia imputabile a colpa od all’utilizzo del Conduttore od alle manutenzioni allo stesso facenti carico, il Locatore provvederà a propria cura e spese alle riparazioni ed ai ripristini.
16.2 Nell’ipotesi di cui all’art. 16.1, la durata del contratto di noleggio si sospenderà per il periodo necessario alle riparazioni ed i ripristini, che sarà indicato per iscritto dal Locatore. Sarà in facoltà del Conduttore, se il tempo necessario per gli interventi si protraesse per oltre cinque giorni lavorativi o per il residuo periodo di durata del noleggio, recedere dal contratto stesso, dandone comunicazione scritta al Locatore, che provvederà a propria cura, rischio, responsabilità e spese a ritirare la Macchina. Il Conduttore sarà tenuto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati, unicamente fino alla data in cui si è verificato il guasto od il difetto di funzionamento della Macchina.
16.3 Il Locatore dovrà eventualmente ed unicamente restituire al Conduttore l’importo dei canoni incassati e non maturati alla suddetta data, senza interessi. In tal caso, nessun ulteriore onere, indennizzo, danno o quant’altro potrà essere preteso dal Conduttore nei confronti del Locatore.
16.4 E’ in facoltà del Locatore sostituire, a propria cura, rischio, responsabilità e spese, la Macchina in cui si sia verificato un guasto od un difetto di funzionamento, non imputabile al Conduttore, con altra analoga Macchina.
16.5 In tal caso la durata del contratto di noleggio si sospenderà unicamente per il periodo decorrente dalla data di ricezione, da parte del Locatore, della comunicazione del Conduttore relativa al guasto od al difetto di funzionamento della Macchina, a lui non imputabile, fino alla data di consegna del mezzo sostitutivo.
16.6 E’ esclusa, in tale ipotesi, la facoltà di recesso del Conduttore.

Art. 17 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA MACCHINA
17.1 Quando si tratti di veicoli a motore e circolanti su strada, soggetti ad assicurazione obbligatoria, il Locatore si impegna ad assicurarli da responsabilità conseguente alla circolazione del veicolo.
17.2 Il Locatore non sarà tenuto ad eventuali risarcimenti per importi eccedenti i massimali di polizza, od eventualmente sotto la franchigia, che rimangono ad esclusivo carico e responsabilità del Conduttore, che garantisce e manleva il Locatore per eventuali pretese di danni per importi eccedenti i massimali di polizza o sotto la franchigia.
17.3 Rimane a carico del Conduttore l’assicurazione R.C.T. a copertura della Responsabilità Civile verso terzi di pertinenza del Conduttore.
17.4 La Macchina è altresì coperta da assicurazione furto ed incendio stipulata dal Locatore a suo favore. Il premio di tale assicurazione resterà per due terzi a carico del Locatore e per un terzo a carico del Conduttore. La franchigia in tal caso è pari al 15% del valore della Macchina I.V.A. inclusa indicato nel contratto di noleggio. In ogni caso le attrezzature e gli accessori non sono coperti da assicurazione furto ed incendio e in caso di sinistro il Conduttore resterà obbligato al risarcimento dell’intero valore.
17.5 Il Conduttore si impegna ad informare immediatamente, con raccomandata A. R. anticipata via fax, il Locatore di qualsiasi incidente inerente la Macchina, facendosi carico, in caso di ritardo o d’omissione, di ogni responsabilità conseguente.

Art. 18 RESTITUZIONE DELLA MACCHINA
18.1 La Macchina, alla scadenza convenuta, dovrà essere consegnata immediatamente dal Conduttore al Locatore, salvo eventuale proroga, presso la sede o filiale del Locatore in cui era stata ritirata.
18.2 La Macchina dovrà essere restituita nel medesimo stato in cui è stata consegnata, salvo la normale usura, pulita, ingrassata, con chiavi e documenti tecnici e munito della quantità di carburante di cui era dotata alla consegna.
18.3 Le parti, all’atto della restituzione della Macchina, sottoscriveranno un documento di reso (scheda tecnica macchina), in cui saranno indicati dal Locatore i vizi, o difetti palesi della stessa, imputabili al Conduttore che sarà possibile individuare ad un primo esame, salvo quanto previsto al successivo art. 18.5.
18.4 Tale atto sarà sottoscritto dal Conduttore e/o dal vettore, o da chi, comunque, incaricato dal Conduttore. Si presume che il vettore e/o chi si presenterà per il Conduttore a restituire il Macchinario, sia incaricato dal Conduttore a tal fine. Perciò quanto dallo stesso dichiarato impegnerà il Conduttore stesso, anche senza specifico incarico scritto.
18.5 Il Locatore si riserva il diritto di denunciare ogni ulteriore vizio o difetto, anche occulto della Macchina e suoi accessori, imputabili al Conduttore, comunicandolo per iscritto allo stesso entro quindici giorni dalla restituzione.
18.6 In caso di ritardo nella restituzione della Macchina, fermo restando il diritto del Locatore ad esperire ogni più opportuna azione legale, al Conduttore sarà addebitata, per ciascun giorno di ritardo, una penale che sarà pari al canone giornaliero per i primi tre giorni di ritardo e al doppio del canone giornaliero per i successivi giorni di ritardo, salvo l’obbligo di risarcire eventuali maggiori danni.

Art. 19 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
19.1 Impregiudicate le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla Legge o dalle presenti Condizioni Generali, il Locatore avrà diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta da inviarsi al Conduttore a mezzo raccomandata A.R., qualora il Conduttore:
– Non provveda a pagare i canoni di cui al presente contratto nei termini convenuti;
– Utilizzi la Macchina locata in maniera non conforme a quanto previsto nelle presenti condizioni generali;
– Non provveda ad effettuare la manutenzione periodica prevista dal manuale d’uso e manutenzione;
– Non effettui tutte le riparazioni e sostituzioni necessarie per mantenere in perfetto stato d’efficienza La Macchina locata.
In caso di risoluzione del contratto, il Locatore, salvo ogni altro diritto anche di risarcimento dei danni, avrà il diritto di riprendere immediatamente la Macchina oggetto della presente locazione ovunque essa si trovi addebitando al Conduttore le relative spese.

Art. 20 DEPOSITO A GARANZIA
20.1 A garanzia dei danni eventualmente arrecati alla Macchina locata, o di quelli derivanti da inadempimenti contrattuali e di ogni altra somma a qualunque titolo dovuta dal Conduttore in relazione al presente contratto, questi verserà un deposito cauzionale o rilascerà idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa, salvo che sia diversamente disposto nel Contratto di noleggio.
20.2 L’importo versato a titolo di deposito cauzionale è infruttifero.
20.3 La restituzione del deposito cauzionale o lo svincolo delle fideiussioni avverrà a fine locazione dopo la riconsegna e la verifica della Macchina, mediante accredito sulla fattura di locazione.
20.4 Il deposito di garanzia sarà restituito dal Locatore al Conduttore, senza interessi, al momento della restituzione della Macchina, se questa sarà integra, esente da vizi, difetti e provvista d’ogni sua parte, accessori e documentazione consegnati. Il Locatore potrà quindi trattenere il deposito cauzionale, fino a che i vizi o difetti non saranno stati riparati e la Macchina ripristinata.
20.5 Dal deposito cauzionale verranno decurtate le somme occorrenti per: l’eventuale recupero della Macchina, delle riparazioni, dei ripristini, della penale per il fermo della Macchina durante le riparazioni od i ripristini. Dalla stessa verrà anche dedotto quanto dovuto per l’acquisto di parti, accessori o documentazioni mancanti, fatto salvo sempre il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno per le spese di recupero, le riparazioni, i ripristini, e della penale per il fermo della Macchina, così come sopra indicata.

Art. 21 INFORMATIVA EX ART. 10 LEGGE N. 675/96 DEL 31.12.96 (TUTELA DEI DATI PERSONALI)
21.1 Ai sensi della Legge 675/96, Vi informiamo che la ARNUS Srl; tratta, mediante utilizzo di mezzi elettronici automatizzati e/o manualmente, i Vostri dati per le seguenti finalità: 1) finalità strumentali gestione dei rapporti con il Conduttore; 2) finalità connesse ad obblighi di legge; 3) adempimenti contabili e fiscali e di controllo; 4) adempimenti derivanti da obblighi contrattuali; 5) gestione finanziaria e previsionale; 6) attività promozionale. Informiamo inoltre che i Vostri dati potranno essere comunicati: in adempimento ad obblighi di legge e contrattuali; in relazione allo svolgimento d’attività economiche, nel rispetto delle normative in materia di segreto aziendale e industriale; tra società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.; anche a terzi quali consulenti esterni, società di revisione, istituti bancari, società di factoring, concessionari, società d’assistenza convenzionata, società pubblicitarie, sempre per le finalità sopra indicate. Potrete rivolgerVi alla Società ARNUS SRL; per far valere i Vostri diritti, previsti dall’art. 13 della Legge 675/96.

Art.22 FORO COMPETENTE
22.1 Per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Mondovì.